Il patrocinio a spese dello Stato

0
1097

Un importante supporto per le donne vittime di violenza

L’istituto trae il suo fondamento dall’art.24 Cost. per il quale “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi avanti ogni giurisdizione”, ed è in quest’ottica che il DPR 115/2002 all’art. 74 assicura il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato (posizione questa che riguarda le nostre donne, vittime di violenza), (…), e altresì nel processo civile amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Il patrocinio a spese dello Stato è garantito per tutta la durata del processo, anche nelle fasi di appello e per tutte le procedure correlate al processo stesso, in modo da consentire l’applicazione concreta del diritto di difesa anche ai non abbienti.

Ma quali sono le condizioni per poter usufruire di questo beneficio?

Può essere ammesso al patrocinio chi ha un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, che non superi € 11.746,68.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. 

Quando però oggetto della causa sono diritti della personalità, oppure quando nei processi gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi – ad esempio in caso di violenza domestica, quando l’indagato è il coniuge, o in caso di controversie in materia di diritto di famiglia quando la controparte è sempre il coniuge – si tiene conto del solo reddito personale di chi richiede il patrocino gratuito, rendendo così più agile l’accesso all’assistenza dello Stato.

E per le donne vittime di violenza?

Quando una donna si siede davanti a noi Avvocate del centro antiviolenza, l’angoscia che vive per l’esperienza di violenza, è amplificata della sensazione di mancanza di via di uscita, anche a causa dei costi, a volte davvero proibitivi, delle azioni legali da intraprendere per la tutela propria e dei loro figli.

Fortunatamente siamo in grado di tranquillizzarla attraverso un’informazione puntuale sull’accesso al cd gratuito patrocinio o più correttamente al “Patrocinio a spese dello Stato” disciplinato dal DPR 115/2002 e successive modifiche. Il solco è stato delineato dall’Art.57 della Convezione di Istanbul – Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica entrata in vigore in Italia con legge di ratifica n. 77/2012 in data 01.07.2013 – secondo cui i Paesi aderenti “garantiscono che le vittime abbiano diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno”,

Con la legge n. 119/2013, nel DPR 115/2002 è stato introdotto all’art. 76 il comma 4quater.

Secondo detta norma possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito previsti, le persone offese dai reati di maltrattamenti, violenza sessuale, mutilazioni genitali, stalking, nonché, ove commessi in danno di minori, dei delitti contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile pornografia minorile…)

Stessa tutela è stata prevista per i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Come si propone l’istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato?

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere presentata da un legale scelto tra quelli iscritti nel c.d. “Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato” istituito presso ciascuno Ordine degli Avvocati d’Italia, facilmente consultabili on line.

Sarà poi il Giudice del processo a disporre l’ammissione del richiedente al beneficio richiesto.

Un altro piccolo passo per contribuire ad una tutela reale delle donne, per aiutarle ad uscire dal circolo della violenza.

Avv. Maria Stella Di Bartolo
Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso

Telefono Rosa di Treviso: 0422.583022
Numero antiviolenza donne (attivo h24): 1522

Sito
Facebook

Previous articleEnnio: il DOC emozionante di Tornatore
Next articleTreviblues Christmas Special

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here