“Codice rosso”

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La legge per donne e minori vittime di violenza

Rosso è il colore che, nell’immaginario collettivo, evoca il sangue, il fuoco dell’incendio, il cartellino che sanziona un comportamento gravemente scorretto, gli occhi straziati dal pianto; rosso è il colore che nel nostro cervello attiva la parte che ci fa mettere in allerta per un forte pericolo e ci fa capire che non c’è tempo da perdere.

Così, emblematicamente, “Codice Rosso” è il nome che è stato dato alla Legge n. 69 del 19 luglio 2019 che protegge le vittime di violenza domestica e di genere.

Il nome ricorda l’assoluta precedenza che in pronto soccorso viene accordata ai casi che necessitano di un intervento immediato: lo stesso accade per le denunce ed indagini che riguardano casi di violenza, atti persecutori e maltrattamenti che hanno per vittime donne e minori.

Acquisita la notizia di reato la Polizia deve riferire immediatamente al Pubblico Ministero anche in forma orale.

Il Pubblico Ministero poi, a propria volta, entro tre giorni dall’acquisizione della notizia di reato deve assumere informazioni direttamente dalla vittima o comunque da chi ha denunciato i fatti.

Come si può capire, le indagini vengono svolte senza ritardo e, inoltre, già nello sprint di avvio del procedimento, vanno adottati immediatamente provvedimenti di protezione delle vittime come l’allontanamento dell’aggressore dalla casa familiare oppure il divieto di avvicinamento per lo stesso ai luoghi frequentati dalla persona offesa, magari apponendo il braccialetto elettronico per un migliore e costante monitoraggio degli spostamenti dell’aggressore.

Ciò permette di interrompere i reati in atto e di prevenire la possibilità che altri della medesima specie siano commessi ai danni di persone già molto provate.

Queste le novità procedurali introdotte dal “Codice Rosso”, ma altre di grande rilievo vi sono contenute.

Innanzitutto, Il “Codice Rosso” ha previsto un inasprimento delle pene previste per i reati di violenza sessuale (reclusione da 6 a 12 anni), maltrattamenti contro familiari e conviventi (reclusione da 3 a 7 anni), stalking (reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi).

Inoltre, grazie a questa Legge, nel Codice Penale sono stati introdotti quattro nuovi reati:

  • il cd. Revenge porn cioè il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate;
  • il reato di sfregio ovvero di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
  • il reato di costrizione o induzione al matrimonio;
  • la violazione dei provvedimenti assunti dal magistrato a protezione della vittima di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il “Codice Rosso” affronta il problema della violenza di genere attraverso un intervento repressivo: il che è necessario e lodevole perché fa sentire le donne protette almeno per quanto riguarda la loro incolumità personale.

Ma ciò non basta! Di rosso deve, certo, tingersi la passione di chi in futuro si adopererà per fare un ulteriore passo in avanti, ovvero per affrontare la violenza di genere dal punto di vista strutturale, facendo magari approvare una legge che garantisca alle vittime la riabilitazione psicologica dai danni patiti, un sussidio statale che permetta loro un’esistenza decorosa anche economicamente così da poter conoscere un’alternativa concreta alla situazione di disagio vissuta e che preveda borse di studio, copertura di spese mediche, formazione ed inserimento nel lavoro per gli orfani di femminicidio.

Nessuna legge è perfetta: ma è sicuramente meglio fare qualcosa di imperfetto che può essere migliorato piuttosto che non fare niente in modo perfetto! 

Avv. Monica Cuniglio

Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso – O.D.V.
Via Roma n.20 – Treviso
Email: telefonorosatreviso@libero.it
Telefono Rosa di Treviso: 0422.583022
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