Ai sensi dell’art. 85 del Codice Penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
Per essere imputabile chi commette il reato deve essere capace di intendere e di volere.
Capace di intendere vuol dire che il soggetto che agisce deve essere in grado di capire la rilevanza dell’atto che compie.
La capacità di volere stà ad indicare l’attitudine ad autodeterminarsi consapevolmente e liberamente attraverso una valutazione critica del fine da perseguire e dei mezzi idonei per raggiungere detto fine.
Il nostro ordinamento penale si occupa dell’Imputabilità nel Libro I Titolo IV Capo I del Codice Penale.
Prendiamo in considerazione gli artt. 97 e 98 CP.
Ai sensi dell’art. 97 del cp, chi al momento del fatto non aveva compiuto i 14 anni non è imputabile. Cioè non è giuridicamente capace di intendere e di volere per cui non può né essere processato né punito penalmente. Ma può essere sottoposto a misure di sicurezza se socialmente pericoloso (a seconda del grado di gravità del reato riformatorio giudiziario o libertà vigilata).
L’art. 98 cp invece prevede che chi ha compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18 anni, – se ritenuto capace di intendere e di volere – è imputabile. Ma la pena dovrà essere ridotta alla metà.
In questo caso quindi la capacità di intendere e di volere dovrà essere accertata dal Giudice attraverso una perizia, e nel caso in cui venisse riconosciuta sussistere, l’ultra quattordicenne può essere processato. Se ritenuto responsabile del fatto reato, la pena inflitta dovrà essere ridotta alla
metà di quella prevista ex lege.
Ma quindi se il minorenne commette un reato, la persona offesa non si vede riconosciuto alcun risarcimento per i danni subiti?
Il nostro ordinamento civilistico chiude il cerchio, prevedendo all’art. 2048 c.c. che genitori, tutore, precettori e coloro che insegnano arti e mestieri sono responsabili del danno da fatto illecito (come appunto il reato) commesso dai minori che abitano con loro (i genitori ad es.) o che sono sotto la loro vigilanza (ad esempio i professori…). Fatta salva la prova di non aver potuto impedire il fatto.
In tale ipotesi la chiamata alla responsabilità di soggetti terzi trova ragione nella loro posizione di particolare garanzia e tutela del minore al quale non viene riconosciuta la non imputabilità di natura penale (cioè la capacità di intendere e volere ex art. 85 cp) ma piuttosto la mancanza di capacità di agire che si acquista con il compimento dei 18 anni (art. 2 c.c.).
Avv. Maria Stella di Bartolo
Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso
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